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Rating ESG: l’Unione europea introduce regole vincolanti per trasparenza e integrità

Rating ESG: l’Unione europea introduce regole vincolanti per trasparenza e integrità

Con il Regolamento (UE) 2024/3005 del 27 novembre 2024, l’Unione europea introduce per la prima volta una disciplina specifica per i rating ambientali, sociali e di governance (ESG). La normativa, applicabile dal 2 luglio 2026, mira a rafforzare la trasparenza, la qualità e l’affidabilità delle valutazioni ESG utilizzate dagli investitori e dagli operatori finanziari nelle decisioni di investimento e finanziamento sostenibile.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro della finanza sostenibile europea e risponde alle criticità emerse negli ultimi anni, caratterizzate da metodologie poco trasparenti, risultati difficilmente confrontabili e possibili conflitti di interesse.

Perché è stato introdotto il regolamento

La Commissione europea ha rilevato come il mercato dei rating ESG sia cresciuto rapidamente senza un quadro normativo uniforme. Studi e consultazioni pubbliche hanno evidenziato problemi di trasparenza nelle metodologie utilizzate dai fornitori di rating, scarsa comparabilità delle valutazioni e rischi di greenwashing.

Secondo il legislatore europeo, i rating ESG svolgono ormai un ruolo determinante nelle decisioni di investimento di banche, assicurazioni, gestori patrimoniali e investitori istituzionali. Diventa pertanto essenziale garantire che tali valutazioni siano indipendenti, affidabili e comprensibili.

A chi si applica

Il regolamento si applica ai fornitori di rating ESG che operano nell’Unione europea.

Rientrano nell’ambito di applicazione:

  • i fornitori stabiliti nell’Unione che pubblicano o distribuiscono rating ESG;
  • i fornitori stabiliti in Paesi terzi che distribuiscono rating ESG a imprese, intermediari finanziari o soggetti pubblici europei.

Sono invece esclusi:

  • i rating ESG privati destinati esclusivamente al committente;
  • i rating utilizzati esclusivamente per finalità interne o infragruppo;
  • le semplici banche dati ESG che non producono una valutazione o un punteggio;
  • alcune attività già disciplinate da specifiche normative europee.

Le principali novità

Obbligo di autorizzazione

I fornitori di rating ESG che intendono operare nel mercato europeo dovranno ottenere un’apposita autorizzazione.

La vigilanza sarà affidata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che potrà effettuare controlli, richiedere informazioni, svolgere ispezioni e applicare sanzioni in caso di violazione delle norme.

Maggiore trasparenza metodologica

I fornitori dovranno rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle metodologie utilizzate per elaborare i rating ESG.

Gli utenti dovranno poter comprendere:

  • quali fattori ESG vengono considerati;
  • quali dati sono utilizzati;
  • come vengono ponderati i diversi indicatori;
  • quali obiettivi persegue il rating.

L’obiettivo è consentire agli investitori di interpretare correttamente il significato delle valutazioni e confrontare più facilmente i rating emessi da operatori diversi.

Separazione delle componenti E, S e G

Uno degli aspetti più innovativi del regolamento riguarda la rappresentazione dei risultati.

Quando un fornitore utilizza un rating ESG aggregato, dovrà indicare chiaramente il peso attribuito alle componenti:

  • Environmental (E);
  • Social (S);
  • Governance (G).

In questo modo gli utilizzatori potranno comprendere meglio quali aspetti incidono maggiormente sul giudizio finale.

Regole per i fornitori extra-UE

I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione potranno operare nel mercato europeo attraverso tre possibili meccanismi:

  • equivalenza del regime normativo del Paese di origine;
  • avallo (endorsement) da parte di un soggetto autorizzato nell’Unione;
  • riconoscimento per i piccoli fornitori.

La finalità è garantire che tutti i rating utilizzati nell’Unione rispettino standard comparabili di qualità e trasparenza.

Collegamento con la SFDR

Il regolamento modifica anche il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

Quando un partecipante ai mercati finanziari o un consulente finanziario utilizza un rating ESG nelle proprie comunicazioni di marketing, dovrà pubblicare sul proprio sito web informazioni sulle metodologie utilizzate e fornire un collegamento diretto a tali informazioni.

La misura punta a rendere più trasparenti le affermazioni di sostenibilità utilizzate nella commercializzazione di prodotti finanziari.

Cosa cambia per le imprese

Le imprese non sono direttamente destinatarie degli obblighi introdotti dal regolamento, ma saranno sempre più chiamate a fornire informazioni ESG complete, affidabili e verificabili.

L’introduzione di regole armonizzate per i rating ESG dovrebbe favorire:

  • una maggiore comparabilità delle valutazioni;
  • una riduzione delle divergenze tra rating emessi da operatori diversi;
  • una migliore comprensione delle performance ESG da parte degli investitori;
  • una maggiore fiducia nel mercato della finanza sostenibile.

Per le imprese soggette alla CSRD e agli ESRS, la disponibilità di informazioni di sostenibilità più strutturate potrebbe inoltre contribuire a migliorare la qualità delle valutazioni ESG ricevute.

Numero Gazzetta Ufficiale
IT Serie L
Data pubblicazione gazzetta

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