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Modifiche degli obblighi di rendicontazione dell'informativa di sostenibilità previste dalla CSRD e alle modifiche in tema di dovere di diligenza previste dalla CSDDD

Modifiche degli obblighi di rendicontazione dell'informativa di sostenibilità previste dalla CSRD e alle modifiche in tema di dovere di diligenza previste dalla CSDDD

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la Direttiva (UE) 2026/470, relativa alle modifiche degli obblighi di rendicontazione dell'informativa di sostenibilità previste dalla CSRD e alle modifiche in tema di dovere di diligenza previste dalla CSDDD.

La Direttiva entra in vigore il 18/3/2026 ed entro un anno dovrà essere recepita dagli Stati membri.

SI tratta di un pacchetto significativo di semplificazione che ha l’obiettivo di rafforzare la competitività, ridurre gli oneri amministrativi e limitare l’impatto delle richieste informative sulle imprese di minori dimensioni.

Sul fronte della rendicontazione, la modifica più rilevante riguarda l’ambito di applicazione della CSRD. Le soglie vengono innalzate e le PMI quotate vengono escluse. Resteranno soggette agli obblighi le imprese con più di mille dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato annuo netto. Per le imprese di Paesi terzi, le nuove regole si applicheranno solo se la capogruppo nell’Unione supera i 450 milioni di euro di fatturato e la controllata o la filiale nell’UE genera oltre 200 milioni. Una stretta che esclude una parte significativa delle aziende inizialmente coinvolte.

La scelta riflette l’intenzione delle istituzioni europee di concentrare gli obblighi di trasparenza sulle realtà considerate più strutturate e maggiormente esposte ai rischi e agli impatti ESG, riducendo al contempo il cosiddetto trickle-down effect sulle PMI, che avevano espresso forti preoccupazioni per l’effetto indiretto delle richieste informative lungo le catene di fornitura.

Prevista anche un’esenzione transitoria per le cosiddette aziende della “wave one”. Si tratta delle grandi società che hanno già pubblicato il primo bilancio di sostenibilità riferito all’esercizio 2024 e che, alla luce delle nuove soglie, usciranno dal perimetro per il 2025 e il 2026. Inoltre, alcune holding finanziarie, sia europee sia extra-UE, potranno beneficiare di un’esenzione dalla rendicontazione consolidata.

Sul piano degli standard di rendicontazione, viene eliminato il mandato per lo sviluppo di standard settoriali obbligatori, inizialmente previsto dalla CSRD. Al loro posto, viene ipotizzata la predisposizione di linee guida settoriali non vincolanti, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative senza introdurre nuovi adempimenti formali.

Infine, l’accordo introduce una clausola di revisione delle soglie che consentirà alle istituzioni europee di valutare l’efficacia delle modifiche adottate e, se necessario, di riconsiderare l’ambito di applicazione della CSRD alla luce dell’evoluzione del contesto economico e normativo.

Interventi incisivi anche sulla direttiva in materia di due diligence, la CS3D. Anche qui le soglie vengono riviste al rialzo: l’obbligo riguarderà le imprese con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto. La logica è concentrare gli adempimenti sui gruppi di dimensioni molto grandi, considerati quelli con maggiore capacità di incidere sulle proprie catene del valore e di assorbire i costi delle procedure di controllo.

Cambia poi l’approccio all’individuazione degli impatti negativi lungo la catena di attività. Le imprese potranno focalizzarsi sulle aree in cui i rischi sono più probabili o più gravi e, in caso di impatti di pari rilevanza in più ambiti, potranno dare priorità ai partner commerciali diretti. Viene inoltre precisato che le attività di verifica dovranno basarsi su informazioni “ragionevolmente disponibili”, riducendo così l’effetto a cascata delle richieste documentali sui fornitori di minori dimensioni.

Tra le novità più significative figura la soppressione dell’obbligo di adottare un piano di transizione climatica nell’ambito della CS3D. Viene eliminato anche il regime armonizzato di responsabilità a livello europeo e l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’applicazione inderogabile delle norme nazionali sulla responsabilità in caso di conflitto di leggi. Le sanzioni restano di competenza nazionale, ma viene introdotto un tetto massimo pari al 3% del fatturato netto mondiale dell’impresa, mentre la Commissione sarà chiamata a fornire linee guida.

Slitta, infine, la tempistica di attuazione della direttiva sulla due diligence. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri viene prorogato di un anno e fissato al 26 luglio 2028. Le imprese dovranno conformarsi alle nuove misure entro luglio 2029.

Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Per Bruxelles si tratta di un passaggio strategico: mantenere l’impegno sulla sostenibilità, ma con regole ritenute più proporzionate e meno onerose, in un equilibrio che punta a coniugare transizione verde e tenuta competitiva del sistema produttivo europeo.

Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alla semplificazione delle norme su due pilastri della regolamentazione in materia di sostenibilità: rendicontazione (CSRD) e due diligence (CS3D). L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività, ridurre gli oneri amministrativi e limitare l’impatto delle richieste informative sulle imprese di minori dimensioni.

Sul fronte della rendicontazione, la modifica più rilevante riguarda l’ambito di applicazione della CSRD. Le soglie vengono innalzate e le PMI quotate vengono escluse. Resteranno soggette agli obblighi le imprese con più di mille dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato annuo netto. Per le imprese di Paesi terzi, le nuove regole si applicheranno solo se la capogruppo nell’Unione supera i 450 milioni di euro di fatturato e la controllata o la filiale nell’UE genera oltre 200 milioni. Una stretta che esclude una parte significativa delle aziende inizialmente coinvolte.

La scelta riflette l’intenzione delle istituzioni europee di concentrare gli obblighi di trasparenza sulle realtà considerate più strutturate e maggiormente esposte ai rischi e agli impatti ESG, riducendo al contempo il cosiddetto trickle-down effect sulle PMI, che avevano espresso forti preoccupazioni per l’effetto indiretto delle richieste informative lungo le catene di fornitura.

Prevista anche un’esenzione transitoria per le cosiddette aziende della “wave one”. Si tratta delle grandi società che hanno già pubblicato il primo bilancio di sostenibilità riferito all’esercizio 2024 e che, alla luce delle nuove soglie, usciranno dal perimetro per il 2025 e il 2026. Inoltre, alcune holding finanziarie, sia europee sia extra-UE, potranno beneficiare di un’esenzione dalla rendicontazione consolidata.

Sul piano degli standard di rendicontazione, viene eliminato il mandato per lo sviluppo di standard settoriali obbligatori, inizialmente previsto dalla CSRD. Al loro posto, viene ipotizzata la predisposizione di linee guida settoriali non vincolanti, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative senza introdurre nuovi adempimenti formali.

Infine, l’accordo introduce una clausola di revisione delle soglie che consentirà alle istituzioni europee di valutare l’efficacia delle modifiche adottate e, se necessario, di riconsiderare l’ambito di applicazione della CSRD alla luce dell’evoluzione del contesto economico e normativo.

Interventi incisivi anche sulla direttiva in materia di due diligence, la CS3D. Anche qui le soglie vengono riviste al rialzo: l’obbligo riguarderà le imprese con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto. La logica è concentrare gli adempimenti sui gruppi di dimensioni molto grandi, considerati quelli con maggiore capacità di incidere sulle proprie catene del valore e di assorbire i costi delle procedure di controllo.

Cambia poi l’approccio all’individuazione degli impatti negativi lungo la catena di attività. Le imprese potranno focalizzarsi sulle aree in cui i rischi sono più probabili o più gravi e, in caso di impatti di pari rilevanza in più ambiti, potranno dare priorità ai partner commerciali diretti. Viene inoltre precisato che le attività di verifica dovranno basarsi su informazioni “ragionevolmente disponibili”, riducendo così l’effetto a cascata delle richieste documentali sui fornitori di minori dimensioni.

Tra le novità più significative figura la soppressione dell’obbligo di adottare un piano di transizione climatica nell’ambito della CS3D. Viene eliminato anche il regime armonizzato di responsabilità a livello europeo e l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’applicazione inderogabile delle norme nazionali sulla responsabilità in caso di conflitto di leggi. Le sanzioni restano di competenza nazionale, ma viene introdotto un tetto massimo pari al 3% del fatturato netto mondiale dell’impresa, mentre la Commissione sarà chiamata a fornire linee guida.

Slitta, infine, la tempistica di attuazione della direttiva sulla due diligence. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri viene prorogato di un anno e fissato al 26 luglio 2028. Le imprese dovranno conformarsi alle nuove misure entro luglio 2029.

Novità sugli standard volontari

Di seguito i punti chiave sul rendiconto volontario che hanno un duplice obiettivo: facilitare la pubblicazione volontaria di informazioni ESG e limitare richieste informative sproporzionate lungo le catene del valore:

  • Standard dedicati alle imprese sotto soglia. Le imprese che non superano i 1.000 dipendenti (e che quindi non rientrano nell’obbligo CSRD) potranno utilizzare uno standard volontario adottato tramite atto delegato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della direttiva di modifica.
  • Proporzionalità e semplificazione. Gli standard volontari saranno: proporzionati alla dimensione e complessità delle imprese;
    basati sulla Raccomandazione 2025/710; strutturati per favorire comparabilità e chiarezza; revisionati periodicamente (almeno ogni cinque anni).

Il messaggio è chiaro: meno oneri per le PMI, ma senza abbandonare trasparenza e qualità informativa. La rendicontazione volontaria diventa così uno strumento strategico, non un semplice adempimento opzionale.

In un contesto di revisione e razionalizzazione della CSRD, il tema non è “meno sostenibilità”, ma sostenibilità più proporzionata e meglio calibrata.

Numero Gazzetta Ufficiale
Serie L
Data pubblicazione gazzetta

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